La discrezionalità dell’amministrazione nello stabilire gli elementi valutabili della “competenza professionale” nelle progressioni verticali

IL TAR Campania-Salerno, sezione III, nella sentenza 21 febbraio 2024, n. 488, ha evidenziato l’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione nello stabilire quali parametri valutare (e come), tra le “competenze professionali”, nelle procedure per progressione verticale (sia “in deroga” che “ordinarie”); pertanto, è legittimo che l’ente (nel regolamento) decida:

- di valutare solo i percorsi formativi (svolti nel triennio) conclusisi con esame finale ed il cui superamento risulti comprovato da certificazione;

- di non valutare le abilitazioni professionali, eventualmente possedute dai candidati, anche quando attinenti al profilo di destinazione; a tale proposito, infatti, la lettera c), del comma 7 . . .

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