Con la decisione n. 32216 del 21/11/2023 la Cassazione ha chiarito che le aree adibite a parcheggio a pagamento sono soggette alla TARI solo se oltre alla gestione del servizio sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o parte delle aree destinate a parcheggio, tale cioè da poter considerare sussistente il presupposto impositivo della tassa costituito dalla detenzione o occupazione di un’area suscettibile di produrre rifiuti.
La Cassazione evidenzia che che il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, e prescinde, quindi, del . . .
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