Con la recente sentenza n. 9186/2023, la V sezione del Consiglio di Stato ribadisce che il mancato pagamento della “tassa sulla gara“ (prevista dall’art. 1, comma 67, della l. n. 266 del 2005) determina l’esclusione dalla gara e non consente l’attivazione del soccorso istruttorio. La sentenza ne chiarisce, come si vedrà più avanti, le ragioni ma è bene evidenziare che detto epilogo risulta in realtà capovolto con il nuovo bando tipo ANAC n. 1/2023 che, invece, ammette la possibilità di attivare il soccorso istruttorio “integrativo”. La previsione, evidentemente, non avrà efficacia retroattiva.
La sentenza
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