Le associazioni con bilancio sociale superiore a cinquecentomila euro e affidataria di servizi strumentali e soggetta all’attestazione degli OIV

L’art. 2, comma 3, seconda parte, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che “La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea (...) e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.

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