Scorporare il costo della manodopera

Il nuovo codice stabilisce all’art. 41, co. 13, che i costi della manodopera debbano essere scorporati dall’importo assoggettato a ribasso. Come deve essere impostato il valore di gara soggetto a ribasso, devono essere ribassate solo le spese generali?

La questione aveva sollevato notevole problemi interpretativi tanto che i primi commentatori al codice avevano evidenziato il problema derivante appunto dall’impossibile applicazione dello “scorporo” in senso effettivo del costo della manodopera (che sappiano essere differente a seconda della tipologia del contratto collettivo applicato).

Il termine deve essere inteso come mera “indicazione separata dei costi della manodopera . . .

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