Il candidato cha ha diritto all’esonero dall’effettuazione della prova preselettiva, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 104/1992, può rendere nota all’amministrazione la propria condizione di non essere tenuto a sostenere la prova in questione anche in momento successivo alla presentazione della domanda di partecipazione ed anche quando l’amministrazione abbia previsto, nel bando di concorso, che dopo la disattivazione della procedura di presentazione delle domande non è più possibile produrre titoli o documenti e/o effettuare rettifiche od aggiunte alla domanda.
Il tenore testuale della norma summenzionata, infatti, vincola l’amministrazione . . .
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