La Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con la delibera n. 11/SEZAUT/2023/QMIG del 15 luglio 2023, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“La decurtazione del 10 per cento dell’indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266 del 2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall’art. 1, commi 583- 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il carattere strutturale della riduzione di cui alla suddetta legge n. 266, residua, invece, ai soli fini del calcolo . . .
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