La condizione di pensionato o la qualifica di coadiutore agricolo e la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza sono sufficienti per usufruire dell’esonero dall’IMU prevista per i terreni agricoli, senza quindi effettuare alcuna valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi (per il pensionato) o dell’abitualità e prevalenza attiva all’attività del familiare (per il coadiutore).
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 13306 del 15/5/2023, in virtù delle norme di interpretazione autentica contenute nell’art. 78-bis del D.L. 104/2020, applicabili retroattivamente.
La Cassazione effettua una ricognizione della normativa . . .
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