Con la sentenza n. 11287 del 28/4/2023 le Sezioni Unite della Cassazione ha affermato che il fallito può impugnare l’accertamento se non lo fa la curatela, sempreché i presupposti del rapporto d’imposta si siano formati prima della dichiarazione di fallimento e che la curatela resti inerte, a prescindere dalla consapevolezza e dalla volontà che determinano la condotta. Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che se il curatore non resta inattivo, il contribuente non è legittimato a impugnare l’accertamento e il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di capacità processuale in ogni stato e grado . . .
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