Nessuna norma dell’ordinamento vigente (d.p.r. 487/1994 ed altre) impone, quale regola imperativa ed inderogabile che, prima di disporre la non ammissione del candidato alle prove orali debbano essere corrette tutte le prove scritte da questi sostenute.
Oltre a non essere espressamente stabilita da nessuna norma, detta regola sarebbe, peraltro, illogicamente rigida nonché contraria al principio di efficienza, dal momento che è inutile correggere le prove sostenute successivamente a quella che non ha raggiunto il risultato minimo dell’idoneità.
Pertanto, è legittima la decisione dell’amministrazione/commissione giudicatrice di non procedere alla valutazione del secondo elaborato quando il candidato . . .
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