Con la sentenza n. 7128 del 10/3/2023 la Cassazione ha affermato che il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall’art. 540 c.c., ha ad oggetto la sola "casa adibita a residenza familiare", e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale. Ne consegue che tale diritto non può comprendere due o più residenze alternative, ovvero due o più immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di . . .
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