Il divieto di assumere incarichi dirigenziali (interni o esterni ex art. 110 del TUEL) per coloro che nel biennio precedente (c.d. “periodo di raffreddamento”) abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dalla stessa amministrazione (art. 4, comma 1, lettera c, del d.lgs. 39/2013) non vieta qualsiasi migrazione dal privato al pubblico, ma solo quei passaggi che permettono all’individuo in questione di inserirsi del processo di formazione della decisione di regolazione o finanziamento.
Diversamente ragionando, del resto, potrebbe verificarsi l’effetto non voluto di impedire, a priori, che l’amministrazione pubblica possa avvalersi . . .
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