Incoferibilità incarichi dirigenziali: la valutazione va fatta in relazione allo specifico settore che esercita i poteri di regolazione o finanziamento

L’Autorità Nazionale Anticorruzione è tornata ad occuparsi di inconferibilità di incarichi dirigenziali, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 39 del 2013, discendente dal pregresso svolgimento (nei due anni precedenti) da parte dell’incaricato di attività professionale finanziata o regolata dal medesimo ente conferente l’incarico dirigenziale esterno.

Nel caso di specie ad un avvocato, affidatario da parte del comune, di incarichi di assistenza, consulenza legale e giudiziale, di difesa e rappresentanza in giudizio, è stato conferito un incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, relativamente all’Ufficio di Vigilanza, Contenzioso, Servizi Sociali . . .

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