Il pubblico dipendente che durante il periodo di assenza dal servizio per malattia svolga sistematicamente attività sportiva pone in essere una condotta oggettivamente illecita, in quanto atta a compromettere o mettere a rischio il recupero definitivo e, con esso, la sollecita ripresa dell’attività lavorativa.
Infatti se, da un lato, il lavoratore che versa in stato di malattia ha il diritto di assentarsi dal lavoro (pur percependo la retribuzione) per curarsi, riposarsi e ristabilirsi, dall’altro ha il dovere di non porre in essere attività e/o condotte che possano impedire o ritardare la guarigione.
È principio di diritto consolidato nella . . .
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