I criteri di valutazione delle prove di concorso devono essere stabiliti dalla commissione giudicatrice alla prima riunione o, comunque, prima dell’avvio delle operazioni di correzione e non esiste alcun norma che imponga all’amministrazione di comunicarli ai candidati, in via preventiva rispetto all’esecuzione delle prove stesse (cfr. TAR Emilia-Romagna-Bologna, sezione I, sentenza 3 settembre 2020, n. 552 che richiama Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 11 dicembre 2018, n. 6979).
Non può ritenersi che la fissazione e la pubblicizzazione dei criteri di valutazione siano necessarie per consentire ai candidati di poter meglio calibrare le risposte; l . . .
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