La Corte dei Conti, sezione regionale Puglia, è stata interpellata sui diritti di rogito incassati in un dato esercizio in misura superiore al limite corrispondente al quinto della retribuzione in godimento del Segretario comunale e sulla possibilità di liquidare la parte eccedente nel periodo contabile (anno) successivo, quando i contratti (cui i predetti diritti afferiscono) non siano stati rogati nell’anno di riscossione delle somme, bensì nell’anno successivo.
Con la delibera n. 25/2023/PAR del 1° marzo 2023, i magistrati contabili pugliesi hanno espresso l’avviso che:
- i diritti di rogito sono entrate che hanno una specifica destinazione, che . . .
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