Sono tassabili i magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, i magazzini di attività commerciali, i magazzini relativi alla logistica e i magazzini di deposito di merci. E’ quanto affermato dalla Cassazione con la pronuncia n. 4564 del 14/2/2023, evidenziando che in ogni caso l'esclusione del versamento della parte variabile della TARI è ammissibile solo se il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili.
La Cassazione . . .
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