Per la definizione della capacità assunzionale del Comune non si possono “ribaltare” le entrate dell’Unione

Per definire la capacità assunzionale in termini finanziari (ex art. 33 del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019) il comune non può considerare (fra le proprie entrate) la quota parte di spettanza della TARI introitata nel bilancio dell’Unione cui ha trasferito la funzione relativa alla gestione dei tributi.

L’avviso è stato espresso dalla Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, nella delibera n. 51/2023/PAR del 27 febbraio 2023 che, appunto, ha concluso che l’ente deve riferirsi, ai fini dell’applicazione della succitata norma, esclusivamente alle proprie “entrate correnti”, quali definite dal d . . .

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