Il candidato può presentare domanda di partecipazione al concorso anche a mezzo di una propria PEC non nominativa

Ad avviso del TAR Calabria-Catanzaro, sezione II (sentenza 13 febbraio 2023, n. 206) è illegittima, in quanto sproporzionata, l’esclusione del candidato da una procedura per progressione verticale per aver inoltrato la domanda di partecipazione da un indirizzo PEC in propria titolarità, ma non recante nome e cognome (nella fattispecie, a nome di una società).

Questo quando il bando/avviso, da un lato, abbia prescritto che la domanda debba essere inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato rilasciato da un gestore di PEC iscritto nell’apposito elenco e, dall’altro, abbia previsto solo ed esclusivamente l’esclusione . . .

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