Tra le attività di inizio anno dell'ente potrebbe verificarsi l'esigenza di predisporre una variazione di esigibilità attraverso un "riaccertamento parziale dei residui" in attesa di definire tutte le posizioni per il riaccertamento ordinario.
Il principio contabile applicato 4/1, al punto 9.1 prevede infatti che il riaccertamento ordinario dei residui trovi specifica evidenza nel rendiconto finanziario, e sia effettuato annualmente, con unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.
Prevede, tuttavia, anche una soluzione in caso di urgenza, ossia: al fine di consentire una . . .
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