La cessazione del rapporto di lavoro per responsabilità dirigenziale non costituisce divieto di accesso al pubblico impiego

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inserito nella propria banca dati il parere prot. n. 4768 del 20 gennaio 2022, ad oggetto Parere sull’applicazione dell’art. 2 del D.P.R. 487 del 1994 in materia di requisiti di ammissione alle procedure concorsuali”, dove afferma (in termini astratti e generali) che, stante il dettato dell’art. 2, comma 3, del d.p.r. 487/1994, non sussistono elementi per ricondurre il recesso per responsabilità dirigenziale alla casistica della citata previsione del decreto presidenziale, in assenza di previsioni espresse in tal senso.

Vale a dire che . . .

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