È illegittimo il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale disposto nei confronti del candidato che (come da indicazioni del bando), dopo aver sottoscritto digitalmente la domanda e gli altri documenti richiesti, li unisca in un unico file pdf, così inficiando, per impossibilità di verifica, le firme apposte; tuttavia inoltrando la documentazione a mezzo posta elettronica certificata.
L’invio dal domicilio digitale dell’interessato, infatti, si sovrappone e “colma” la carenza della firma (digitale).
In proposito va rammentato che l’art. 8, comma 1, lett. c bis), del d.lgs. 82/2005 stabilisce che le istanze e le . . .
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