Il congedo per assistere un famigliare disabile grave (ex art. 42,comma 5, del d.lgs. 151/2001), per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 203/2013, è fruibile anche da parte dei parenti o degli affini entro il terzo grado conviventi, tuttavia solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma menzionata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Di questa disposizione si è occupato il TAR Basilicata, sezione I, nella sentenza 2 dicembre 2022, n. 807 che ha confermato la legittimità del diniego opposto . . .
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