La riserva del 30% dei posti messi a concorso in favore dei volontari delle Forze Armate, ex artt. 678 e 1014 del d.lgs. 66/2010, si calcola sui posti messi a concorso e, pertanto, in sede di graduatoria risulteranno precedere i soggetti in possesso del requisito secondo la quota di posti determinata.Qualora l’amministrazione, in esecuzione di successive variazioni al piano dei fabbisogni di personale o nuova programmazione (con atti adottati dopo l’indizione del concorso), decida di procedere all’assunzione di un maggior numero di idonei, mediante scorrimento della graduatoria, non deve essere operato nessun ricalcolo della . . .
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