La necessaria coerenza tra la variazione di novembre e gli schemi bilancio di previsione 2023-2025

Il principio contabile 4/1 al D.lgs 118/2011, al paragrafo 4.2, definisce che lo schema di bilancio di previsione finanziario dev’essere presentato al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno.

Analizzando quanto disciplinato dall’articolo 175 comma 3, del D.Lgs 267/2000 (TUEL), ovvero che “Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno” (esclusi i casi elencati di seguito al suddetto comma), è necessario considerare che tali variazioni debbano essere coerenti con le previsioni del bilancio 2023/2025: secondo il principio generale n.10 di coerenza . . .

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