La richiesta di eliminazione delle sanzioni per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, va presentata al giudice tributario già in primo grado e non può essere formulata per la prima volta in sede di appello o in sede di legittimità. Lo ha affermato la Cassazione con la decisione n. 25320 del 25 agosto 2022, respingendo il ricorso di un istituto bancario per alcuni immobili concessi in locazione finanziaria, avendo la CTR legittimamente ritenuto la società concedente dei contratti di leasing risolti responsabile per il pagamento dell'IMU. Questa aveva . . .
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