Il gestore della struttura ricettiva dopo il D.L. 34/2020 non può più essere considerato agente contabile, essendo mutata la sua qualifica soggettiva in responsabile di imposta, per cui non è più soggetto alla resa del conto giudiziale, mentre dopo il D.L. 146/2021 la resa del conto giudiziale resta escluso anche per il periodo antecedente. Lo ha affermato la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Toscana con la sentenza n. 222 del 5 agosto 2022, intervenendo su una questione controversa per la quale non si è ancora formato un orientamento univoco nella giurisprudenza della Corte dei Conti.
I giudici . . .
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