Bandire una nuova procedura concorsuale in vigenza di una precedente graduatoria valida, per il medesimo profilo professionale, senza adeguata motivazione e senza significative differenze nei requisiti richiesti e nei contenuti delle prove d’esame non risponde ai presupposti legittimanti stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 14/2011.Non ha pregio, nel senso sopra detto, prevedere, per il reclutamento del medesimo profilo di “esperto amministrativo”, nel nuovo bando, la sola laurea in giurisprudenza a fronte della precedente estensione anche a quelle in economia e commercio e scienze politiche.Le procedure si palesano anche sovrapponibili quando . . .
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