La viabilità di un parcheggio interrato, sottostante un supermercato, non è soggetta al pagamento della Tari se il regolamento comunale prevede espressamente l’esonero per le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono abitualmente destinate (fattispecie TARI 2016).
E’ quanto affermato dalla Cassazione con la pronuncia n. 21703 del 8/7/2022 che respinge il ricorso del Comune e conferma l’esito del giudizio di merito, avendo la CTR ritenuto indubbio che le aree destinate a viabilità che siano situate in un parcheggio esterno o interno non producono (secondo la comune . . .
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