Non essendovi previsioni normative impeditive, è corretto e legittimo che l’amministrazione stabilisca, nel regolamento d’accesso o nel bando di concorso, di non procedere alla valutazione della seconda prova d’esame per i candidati che non abbiano ottenuto il punteggio minimo nella prima esaminata.
Siffatta modalità è congrua laddove non sia prescritto un giudizio complessivo e globale delle prove, come accade nelle procedure concorsuali espletate dagli enti locali (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 178/2019).
Nello stesso senso si è espresso anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana (sentenza 5 gennaio 2011, n. 88), evidenziando la rispondenza . . .
Enti Locali News è il nuovo strumento di informazione dedicato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
SEI UN NUOVO CLIENTE?
Per continuare a consultarlo
RegistratiSei già abbonato?
Accedi per visualizzare i contenuti