La Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con la delibera n. 9/SEZAUT/2022/QMIG del 4 luglio 2022, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Deve considerarsi inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto attinente a materia esorbitante dalla competenza della Corte dei conti, il quesito relativo all’interpretazione dell’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019, nel senso di stabilire se sia consentito o meno la remunerazione dei dipendenti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso . . .
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