Non è possibile esonerare dalla TARI le superfici produttive di rifiuti speciali in assenza di apposita dichiarazione del contribuente, sul quale grave l’onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili. E’ quanto affermato dalla Cassazione con la decisione n. 19111 del 14/6/2022, relativamente ad un sollecito di pagamento TARI 2015 emesso a carico di una struttura ospedaliera.
Iil giudizio di merito si era concluso per l’assoggettamento alla Tari delle superfici ospedaliere, distinguendo quelle ove avveniva la produzione di rifiuti equiparabili agli . . .
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