L’ente non può prevedere, con norma regolamentare (ordinamento degli uffici e dei servizi), la sospensione dell’incarico di posizione organizzativa e del correlato trattamento economico (indennità) in caso di assenza dal servizio prolungata oltre un determinato periodo di tempo e per qualsiasi causa (ad esempio: eccedente i trenta giorni).
Infatti, l’art. 45 del d.lgs. 165/2001 riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento economico, fondamentale ed accessorio.
La suddetta regola generale non vale però nel caso in cui il lavoratore sia collocato in aspettativa senza assegni, per aver assunto un incarico . . .
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