La refusione all’amministrazione delle somme indebitamente percepite dal dipendente pubblico per incarichi extraistituzionali non previamente autorizzati o, comunque, incompatibili con il pubblico impiego (ex art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. 165/2001), può avvenire (quando non spontaneamente riversate) secondo due percorsi alternativi.
Da una parte la Procura contabile può azionare il danno erariale e dall’altra l’amministrazione può esercitare i poteri datoriali funzionali all’adempimento dell’obbligazione di pagamento, ex lege gravante sul percettore.
Quanto sopra, ferma restando l’unicità del danno e, dunque, l’impossibilità di riscuotere dal dipendente le somme dovute sia in . . .
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