Il rapporto di lavoro sotteso ad un incarico dirigenziale conferito ad un soggetto esterno alla pubblica amministrazione (ex art. 19 del d.lgs. 165/2001) può, legittimamente ed automaticamente, cessare (anticipatamente rispetto al termine pattuito) quando, per motivi normativi o anche organizzativi, venga soppressa la struttura da dirigere ed in tal senso sia inserita specifica clausola nel contratto individuale di lavoro.
Questa causa di cessazione, ovviamente, si aggiunge alle altre tipiche ovvero il licenziamento per giusta causa (per responsabilità disciplinare) e la revoca dell’incarico per accertata responsabilità dirigenziale.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza . . .
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