Se manca l’asseverazione dell’organo di revisione di sussistenza dell’equilibrio finanziario pluriennale di bilancio l’ente non può utilizzare i parametri assunzionali stabiliti dall’art. 33, comma 1, del d.l. 34/2019 (convertito in legge 58/2019), quindi secondo le regole della sostenibilità finanziaria.
La predetta asseverazione è fondamentale e non fungibile con qualsiasi altro atto o provvedimento ed a nulla vale la dimostrazione di sussistenza di un equilibrio sostanziale.
In queste condizioni l’ente ritorna alla previgente disciplina assunzionale, secondo le regole del turnover.
In questi termini si è espressa la Corte dei Conti, sezioni riunite in sede . . .
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