La Corte dei Conti, sezione I giurisdizionale Centrale d’Appello, nella sentenza n. 116/2022, depositata il 9 marzo 2022, ha chiarito che la prescrizione quinquennale dell’azione per il risarcimento del danno erariale decorre dal momento della conoscibilità obiettiva del danno (percepibile dall’esterno e noto al danneggiato) quale è la corresponsione di somme illegittime a titolo di salario accessorio (nella fattispecie, retribuzione di risultato a dirigente), in presenza, ad esempio, di rilievi critici dal parte del nucleo di valutazione e/o del Segretario dell’ente.
Per far decorrere la prescrizione dal successivo momento di un’eventuale ispezione del MEF . . .
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