Visto lo slittamento del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31/05/2022 diversi enti si troveranno nella situazione di dover applicare avanzo vincolato o accantonato pur essendo ancora in esercizio provvisorio.
L’articolo 187 comma 3 del Tuel prevede: “3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio . . .
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