Compensi di produttività e trattamento fiscale

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 49/2022 del 25/01/2022, conferma i precedenti orientamenti (cfr. ad esempio interpello n. 223 del 29.3.2021) nei quali ha affermato che i compensi che vengono “fisiologicamente” corrisposti dal sostituto d’imposta nell’anno successivo a quello di maturazione, quali ad esempio premi di produttività o indennità che in forza contratti collettivi o integrativi siano necessariamente e ordinariamente liquidabili nell’esercizio seguente, non ricadono nell’ambito applicativo di cui all’art. 17, comma 1, lettera b), del DPR 917/86, e debbono pertanto essere assoggettati a tassazione ordinaria . . .

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