La Corte dei Conti, sezione regionale Puglia, nella delibera n. 6/2022/PAR del 12 gennaio 2022 conferma l’inderogabilità del limite del salario accessorio stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 con riferimento all’ipotesi di istituzione di nuova posizione organizzativa, con autonoma retribuzione di posizione e risultato, per adempiere alle funzioni di responsabile di un piano sociale di zona.
Il finanziamento delle correlate spese a mezzo di fondi ministeriali, regionali e/o comunali (quote di cofinanziamento dei comuni associati) non costituisce una delle eccezionali ipotesi derogatorie al limite, riconosciute dalla normativa e giurisprudenza vigente . . .
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