Non possono essere integrati i requisiti per il riconoscimento della pertinenzialità quando non sussiste il requisito della "prossimità" tra box auto e prima casa, dovendo peraltro il bene accessorio arrecare un'utilità al bene principale e non al proprietario di esso. E’ quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 33 del 19/1/2022 fornita in merito al riconoscimento dell’agevolazione prima casa (art. 1 comma 497 della legge n. 266/2005) ma con riflessi anche per l’IMU considerato che in campo fiscale non esiste una nozione di pertinenza, per cui si fa riferimento . . .
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