Dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione II, 6 dicembre 2021, n. 8119 si evince la perentorietà della previsione regolamentare che impone la nomina della commissione giudicatrice di concorso entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura.
Il Collegio osserva che la norma non è meramente interna ed organizzativa; quindi, non è, in alcun modo, derogabile.
La previsione, infatti, è posta a tutela dell’imparzialità e della trasparenza della selezione stessa, essendo la regola rispondente all’esigenza di evitare il rischio che la commissione sia “modellata” sui profili dei candidati che hanno presentato domanda.
Il rischio dell’ “adeguamento” dei profili . . .
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