La modifica della norma sul funzionario sostituto per i contratti del recovery fund

E’ oramai abbastanza noto che con la legge 108/2021 (in particolare con l’articolo 50) il legislatore dell’emergenza e del PNRR ha previsto, in relazione alla fase civilistica dell’esecuzione, relativa agli appalti finanzianti anche solo in parte con i fondi del PNRR o del PNC  (o dai contratti coofinanziati con i fondi strutturali UE),  la sostituzione del RUP inerte che non esegua gli adempimenti prescritti nei termini fissati dalla legge o anche da fonti interne della stazione appaltante (si pensi al regolamento contratti) con il c.d. funzionario sostituto. La figura del funzionario sostituto, finora, risultava prevista . . .

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