Con l’ordinanza n. 31218 del 2/11/2021 la Cassazione ha affermato che l’area scoperta adibita alla movimentazione e deposito di container è soggetta al pagamento della TARI, essendo soggetti al tributo tutti gli immobili potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti, salvo una adeguata dimostrazione in senso contrario fornita dal contribuente con apposita dichiarazione.
Invero, il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla detenzione o occupazione di una "res" suscettibile di produrre rifiuti (Cass. n. 17617 del 2021). In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non . . .
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