La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 10 novembre 2021, n. 32953 rammenta che in caso di illegittima (nulla, fraudolenta o irregolare) somministrazione di personale non può mai ritenersi sussistere un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione anche quando per l’accesso al profilo non sia richiesto lo svolgimento di pubblico concorso (art. 35, comma 1, lettera b, d.lgs. 165/2001).
In tal senso è esplicito sia l’art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001 che il d.lgs. 276/2003 (artt. 1, comma 2, e 86, comma 9) che non trova applicazione per le . . .
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