Con la decisione n. 29820 del 25/10/2021 la Cassazione ha ribadito la legittimità degli avvisi di accertamento con la firma a stampa del funzionario responsabile.
Nel caso in questione un contribuente impugnava l’avviso di accertamento IMU 2013 sostenendo che gli atti di accertamento e liquidazione dei tributi, in mancanza di sottoscrizione con firma autografa o attraverso sistemi digitali, sono da considerare inesistenti o nulli.
La Cassazione respinge il ricorso evidenziando che l'art 1 comma 87 della Iegge n. 549 del 1995, stabilisce che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali . . .
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