Il decreto-legge n. 146 del 21/10/2021 (c.d. decreto “fiscale”) ha introdotto diverse novità sul fronte della riscossione coattiva, tra cui il prolungamento da 60 a 150 giorni del termine per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (art. 2). Pertanto, fino allo scadere del predetto termine di 150 giorni dalla notifica, non saranno dovuti interessi di mora. Prima di tale scadenza, inoltre, l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero coattivo del debito iscritto a ruolo . . .
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