Fino all’emanazione dell’apposito decreto che attesti la completa attuazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, resta applicabile il criterio della superficie tassabile pari a quella calpestabile. Lo ha chiarito la Cassazione con la decisione n. 24866 del 15/09/2021, accogliendo il ricorso di un Comune avverso la sentenza della CTR che aveva rideterminato la superficie tassabile ai fini TARSU, per le annualità dal 2008 al 2020, in misura pari all’80% di . . .
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