Il punteggio minimo nelle prove di concorso: si può derogare dai canonici 21/30

Il punteggio minimo necessario per superare una prova di concorso è normativamente fissato dall’art. 7 del d.p.r. 487/1994 che stabilisce “almeno 21/30” (o equivalente); è quello che poi viene (generalmente) riportato anche nei bandi di concorso, quale lex specialis della singola procedura.

In parallelo è noto che alla commissione giudicatrice è demandato il compito di strutturare le prove d’esame nonché stabilire i criteri di valutazione delle stesse.

Ci possiamo, quindi, chiedere se la commissione ha facoltà, nell’esercizio della sua discrezionalità, di definire una metodologia di prova ed un criterio di attribuzione dei punteggi . . .

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