Con la sentenza n. 15000 del 28/5/2021 la Cassazione ha affermato che il diritto di abitazione del coniuge superstite scatta solo se la casa adibita a residenza familiare era di proprietà del coniuge defunto o di proprietà comune tra i coniugi; non scatta invece se la proprietà apparteneva al coniuge defunto e a un altro soggetto, diverso dal coniuge superstite.
Si tratta di un chiarimento che ha rilevanti riflessi sull’applicazione dell’IMU, considerato che è piuttosto frequente il diritto di abitazione del coniuge superstite (ex art. 540 c.c.), che viene acquisito immediatamente al momento dell’apertura della . . .
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